
Il GSPR, (General Product Safety Regulation) è entrato in vigore Il 13 dicembre 2024 negli Stati membri dell’Unione Europea. Il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti e finalizzato a favorire il buon funzionamento del mercato europeo, promuovendo la concorrenza leale tra imprese e la tutela dei consumatori.
Il Regolamento si applica a tutti i prodotti di consumo immessi sul mercato europeo, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati, a condizione che non esistano norme specifiche che regolano la sicurezza di quei prodotti o che tale tipologia di prodotti sia espressamente esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento.
I principali ambiti d’intervento del diritto comunitario sono:
1. l’ampliamento dei criteri di valutazione e controllo della sicurezza dei prodotti;
2. la regolamentazione delle vendite online, che vengono equiparate a quelle offline;
3. la previsione di obblighi specifici per tutti gli operatori economici all’interno della catena di fornitura, inclusi i fornitori di mercati online, chiamati ad implementare i loro processi interni per la sicurezza dei prodotti e a registrarsi sul portale Safety Gate per un’efficiente gestione di segnalazioni e richiami.
1) L’ampliamento della nozione di “prodotto sicuro” del GSPR
Il GSPR amplia la nozione di “prodotto sicuro” (definito come «qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori») mediante l’art. 6 che espande i criteri di valutazione, disponendo che vengano presi in considerazione, tra i vari parametri indicati, anche:
o le caratteristiche del prodotto, quali progettazione, composizione, imballaggio e istruzioni;
o l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto oggetto di valutazione;
o le diciture riportate sul prodotto con riferimento all’età di idoneità per i bambini, alle eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e allo smaltimento sicuro, nonché a qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
o le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
o l’aspetto del prodotto, quando può indurre i consumatori a farne un uso diverso da quello per cui è stato progettato;
o se richiesto dalla natura del prodotto, le caratteristiche di cybersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, ammesso che tale influenza possa avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, o se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
2) La regolamentazione delle vendite online
Fermo che una nuova regolazione normativa sulla sicurezza dei prodotti si è resa necessaria principalmente in ragione dell’affermarsi delle nuove tecnologie, al fine di tutelare i consumatori dai rischi della digitalizzazione e del crescente commercio online, il regolamento disciplina il diritto di informazione dei consumatori e i rimedi a loro disposizione.
Precisamente, viene stabilito che gli Stati membri devono fornire ai consumatori il diritto di ricevere informazioni dagli operatori economici rispetto agli avvisi di sicurezza relativi ai prodotti e di presentare reclami alle autorità competenti rispetto alla sicurezza degli stessi.
I predetti avvisi di sicurezza prendono la forma di “avvisi di richiamo”, i quali devono comunicare al consumatore tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del prodotto e del pericolo associato allo stesso.
Per quanto attiene ai rimedi, il legislatore comunitario ha stabilito che l’operatore economico responsabile del richiamo deve offrire al consumatore la scelta fra almeno due dei seguenti rimedi:
- riparazione del prodotto richiamato;
- sostituzione del prodotto richiamato;
- adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato.
3) Gli obblighi specifici che gravano sugli operatori economici
Gli operatori economici sono obbligati ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri, secondo gli standard fissati dal GSPR. In particolare,
– I fabbricanti devono garantire che i loro prodotti siano stati progettati e realizzati conformemente all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’art. 5 del Regolamento e, a tal fine, effettuano un’analisi interna dei rischi e redigono un’apposita documentazione tecnica.
– Gli importatori devono assicurare che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi all’obbligo generale di sicurezza di cui all’art. 5 del Regolamento e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni del Regolamento. Devono, inoltre, garantire che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua comprensibile dai consumatori ai cui viene venduto.
– I distributori, prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, devono accertare che il fabbricante e, eventualmente, l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni del Regolamento. Devono infine garantire che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all’obbligo generale di sicurezza previsto e la persistenza delle indicazioni e delle informazioni apposte dal fabbricante e dall’importatore.
Studio Legale Costantino – Padova